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Resta comunque ferma la necessità di numerare e bollare il registro, al fine di garantire la veridicità delle relative informazioni. Va considerato, infatti, che le assicurazioni per i volontari sono generalmente stipulate in forma collettiva o numerica, riguardando una pluralità di soggetti. È evidente dunque che, come già richiesto dal Dm del 1992, il registro dei volontari farà fede in merito all’individuazione di coloro che beneficiano della copertura assicurativa. È quindi ragionevole ritenere che queste regole vadano estese a tutti gli Ets che si avvalgono di volontari, essendo volte a garantire l’effettiva copertura in caso di sinistro. Per i volontari “occasionali”, non coperti da polizza numerica, si potrà comunque stipulare una polizza nominativa, legata al singolo evento.

Fonte: Il Sole 24 Ore – leggi l’articolo completo

Post Author: Maurizio Magnante

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