Vengono qui riepilogate le principali disposizioni di interesse contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020.

Per ogni argomento sono visionabili poi le schede di dettaglio con spiegate completamente le misure e gli adempimenti necessari. Lo Studio è a Vs. disposizione per ogni ulteriore informazione.

L’analisi completa e dettagliata del provvedimento è rimessa al documento della Fondazione Nazionale Commercialisti che trovate qui sotto.

MISURE PER I LAVORATORI

Premio ai lavoratori dipendenti

La norma prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati (secondo la definizione di cui all’art. 49, comma 1, TUIR), con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuino a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

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Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

L’art. 24 del Decreto incrementa il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive dodici giornate condizionandone, però, la fruizione nei mesi di marzo e aprile 2020.

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Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, e i lavoratori autonomi

Le disposizioni del capo II disciplinano in primis la fruizione di congedi parentali e permessi speciali per i genitori lavoratori dipendenti che abbiano particolari bisogni di cura familiare in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020.

Lavoratori dipendenti.

La norma, introduce il diritto alla fruizione di un congedo parentale speciale per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. I periodi di congedo sono accompagnati da una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Lavoratori e professionisti iscritti alla gestione separata

Una misura analoga è prevista anche per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Questi hanno diritto a fruire, alle medesime condizioni dei lavoratori subordinati, di un congedo parentale speciale di pari durata per il quale, però, in considerazione della peculiarità del rapporto di collaborazione, è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

Artigiani e commercianti e lavoratori autonomi iscritti

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

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Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per lacquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato

L’art. 25 del DL estende per i genitori lavoratori del settore privato anche a quelli del settore pubblico. Ai sensi del comma 3 dell’art. 25 del DL, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché dipendenti dalla Polizia di Stato, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’art. 23, comma 8, in alternativa ai congedi parentali straordinari retribuiti, di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro.

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Misure urgenti per la tutela del periodo di quarantena dei lavoratori del settore privato

Con il comma 1 dell’art. 26 del Decreto, il legislatore chiarisce quale debba essere il trattamento dei periodi trascorsi dal lavoratore in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Una simile condizione dei lavoratori del settore privato è equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola (che, secondo la normativa vigente deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto) è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Sono allungati da 68 a 128 giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020. Per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Sono ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.

MISURE PER IL LAVORO – CASSA INTEGRAZIONE

Cassa integrazione: Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

L’art. 19 del Decreto prevede che i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni (aziende da 6 a 15 dipendenti) e quelle rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali, ai sensi del d.lgs. n. 148/2015, possano sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, presentando, rispettivamente, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”. Il trattamento di integrazione salariale speciale COVID-19, in entrambi i casi su menzionati, può essere richiesto per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

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Cassa Integrazione: Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

Il comma 1 dell’art. 20 del Decreto prevede che le aziende che alla data di entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

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Cassa Integrazione: Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

In modo analogo, l’art. 21 del Decreto opera un coordinamento tra l’assegno di solidarietà a cui siano ricorsi i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, alla data di entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, e l’assegno ordinario COVID-19.

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Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

L’art. 22 del Decreto disciplina la possibilità di ricorso ad ammortizzatori sociali in deroga per quei datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta per lo più delle aziende fino a 5 dipendenti.

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MISURE PER IL LAVORO 

Diritto di precedenza lavoro agile

Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili ex legge n. 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile ai sensi della medesima legge hanno diritto allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, salvo le ipotesi in cui tale modalità sia incompatibile con le caratteristiche della prestazione.

Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e riduzione di personale di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Prima che siano decorsi 60 giorni dalla data di emanazione del decreto, inoltre, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

MISURE PER LE IMPRESE

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e ulteriori agevolazioni

Fondo centrale di garanzia PMI

Tra le misure volte ad evitare crisi di liquidità per le imprese, l’art. 49 provvede a rafforzare ed estendere l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative per 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto. Si tratta di misure diretta a fornire alle imprese (soprattutto quelle di dimensioni ridotte) nuove opportunità di reperimento di risorse finanziarie a costo contenuto, è da accogliere positivamente l’abbattimento delle commissioni per l’accesso al Fondo e per il mancato perfezionamento delle operazioni, che nel 2019 hanno comportato oneri per le imprese per quasi 43 milioni. L’innalzamento a 5 milioni dell’importo massimo garantito, inoltre, ridarà capacità di finanziamento anche alle imprese che avevano esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo.

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Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese – sospensione pagamento finanziamenti

Il comma 2 dispone la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari di cui possono beneficiare (facendone richiesta al soggetto creditore) microimprese e PMI italiane (co. 5) che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito, rispetto ai quali la misura dispone quanto segue:

apertura di credito

contratti per prestiti non rateali 

mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, 

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Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo

In base alla norma in questione, per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi i pagamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Tali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Disposizioni in materia di terzo settore

Il Decreto interviene nella materia del Terzo settore con disposizioni volte a facilitare l’attività degli Enti del Terzo settore in particolare per ovviare a che l’adozione delle misure di contenimento e di distanziamento adottate dal Governo per l’emergenza sanitaria possa impedire l’organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee.

  • Sono state prorogate le scadenze, previste nel d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, e dal d.lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, relativo alla revisione della disciplina dell’impresa sociale, fissate al 30 giugno 2020 per l’adeguamento con forme semplificate di tenuta dell’assemblea degli statuti degli enti; 
  • E’ disposta la possibilità di differire l’approvazione dei bilanci di ONLUS, ODV e APS già iscritte nei registri speciali, il cui termine cada durante il periodo emergenziale.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

La norma è finalizzata a promuovere, anche tramite l’incentivo fiscale, le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19. Il comma 1 dell’articolo in esame prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali, a favore di: Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento. L’importo complessivo della detrazione non può essere superiore a 30.000 euro.

PER I PROFESSIONISTI E PICCOLE IMPRESE

Indennità

E’ riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,

lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;

operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione

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Indennità collaboratori sportivi

E’ riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche,

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Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Nella consapevolezza che l’emergenza epidemiologica espone i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti, al rischio di cessazione, riduzione o sospensione della loro attività o del loro rapporto di lavoro, il Governo istituisce per questi soggetti un Fondo per il reddito di ultima istanza. Il Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” garantisce il riconoscimento alla platea di soggetti interessati di una indennità, nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

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Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

La norma, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, introduce al comma 1 della disposizione un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo di 20.000 euro

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Credito di imposta canoni di locazione di botteghe e negozi

La norma, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe).

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Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”

La norma estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà  per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. Questi ultimi dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, hanno registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19.

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VERSAMENTI E ADEMPIMENTI

Rimessione in termini per i versamenti

La disposizione contiene l’unica proroga generalizzata valevole per tutti i contribuenti. Tale proroga, seppur “formalmente” conforme a quanto preannunciato con i comunicati stampa. La norma, infatti, prevede una proroga assai limitata sotto il profilo temporale, rinviando dal 16 al 20 marzo tutti i versamenti da effettuarsi nei Confronti delle pubbliche amministrazioniinclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

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Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per lassicurazione obbligatoria per alcune specifiche attività

La disposizione sostanzialmente amplia l’ambito di applicazione della sospensione di alcuni versamenti e adempimenti fiscali e previdenziali (a prescindere dall’importo del fatturato) recata dal comma 1 dell’articolo 8, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, individuando ulteriori categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso. versamenti così sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020. 

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Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

La norma accorda una sospensione di alcuni adempimenti tributari applicabile a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Nello specifico, si prevede la sospensione di tutti gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Inoltre, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) è prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza fra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.

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Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

La norma prevede al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 29 del DL n. 78/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (art. 30 del DL n. 78/2010). Lo stesso comma precisa che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. 

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