Il primo gennaio 2019 entra a regime con la fatturazione elettronica tra privati.

La finanziaria 2019 ha escluso dall’obbligo, oltre ai contribuenti che applicano il regime dei minimi e forfettario, anche i medici e farmacisti per le sole fatture da trasmettere al Sistema tessera Sanitaria, nonché le Associazioni in regime di cui alla Legge 398/1991.

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il codice univoco da comunicare ai fornitori è T9K4ZHO

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Le guide sulla fatturazione elettronica

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Faq – circolari e interventi Agenzia delle Entrate

e-fattura: tutte le novità dall’Agenzia delle Entrate. Con la circolare n. 14/E del 2019 l’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi e fornisce soluzioni ad operatori e contribuenti sull’e-fattura. In particolare, viene chiarito che a partire dal 1° luglio 2019 le fatture elettroniche immediate via SdI possono essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 ore del giorno di effettuazione dell’operazione. Ulteriori temi trattati, nel documento di prassi, riguardano le eccezioni oggettive agli obblighi di fatturazione elettronica, gli operatori sanitari, l’imposta di bollo, la conservazione e consultazione dei documenti emessi, nonché le sanzioni applicabili.

Fattura da e verso soggetto estero, slalom tra formati di emissione. Un tema frequente riguarda la fattura estera, emessa o ricevuta tra operatori economici B2B. Su questa problematica ci siamo limitati a suggerire, con una specifica Faq, la corretta formattazione dei campi anagrafici del committente, qualora fosse un soggetto estero (vedi «Fattura a cliente estero», sotto «Consigli per la corretta formattazione della fattura Xml»). In questa sede cerchiamo invece di chiarire più in generale quali potrebbero essere le varie ipotesi di trasmissione di fatture elettroniche tra operatori italiani e stranieri.

Fatture elettroniche con numerazione univoca e progressiva. Tra i tanti piccoli problemi che gli operatori hanno dovuto affrontare e cercare di risolvere – a seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica – vi è quello della numerazione delle fatture emesse. Con questo nostro approfondimento abbiamo cercato di trovare, con riferimento alle indicazioni contenute nella risposta delle Entrate a interpello 132/2019 (clicca qui per consultarla ), una chiave di lettura univoca che consenta all’operatore di individuare subito la soluzione corretta, senza dover attendere un puntuale riscontro ufficiale al proprio caso specifico, che in molti casi non arriverà mai.
Il caso illustrato nella risposta dell’agenzia delle Entrate riguarda una fattispecie particolare, ovvero le fatture emesse dal cessionario (acquirente) per conto del cedente, ma le conclusioni cui l’agenzia delle Entrate perviene sono di fatto applicabili a qualunque soggetto passivo.

Distributore di carburante in automatico: serve sempre la fattura elettronica. Necessaria sempre la fattura elettronica anche in presenza di carburanti per autotrazione acquistati da distributori di carburante in modalità automatica. L’agenzia delle Entrate ha semplicemente risposto che «Dal 1° gennaio 2019 la cessione di carburante verso un cessionario che effettua l’acquisto nell’ambito di attività di impresa, arte e professione deve essere documentata, in via generale, con fattura elettronica, anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile. Il cessionario è tenuto a conservare le ricevute del pagamento».

Fattura elettronica, così il versamento dell’imposta di bollo. Tra i tanti piccoli problemi che probabilmente non pensavamo dovessero crearci particolari difficoltà con l’avvento della fatturazione elettronica, vi è quello dell’assoggettamento delle fatture all’imposta di bollo. Quello che era sfuggito un po’ a tutti è che – a differenza del passato – ora le fatture elettroniche transitano per lo Sdi, per cui per l’agenzia delle Entrate risulta molto più facile che in passato effettuare controlli automatizzati per verificare la corretta applicazione dell’imposta di bollo.

Ritardi nei pagamenti  fenomeno giuridicamente ingiustificato che segnaliamo è il ritardo dei pagamenti che i clienti addebitano al ritardo nella notifica della fattura elettronica da parte dello Sdi. Questo fenomeno, pur derivando da una ormai antica, consolidata e sbagliata impostazione dei rapporti commerciali tra fornitore e cliente, deriva anche da un’errata interpretazione delle regole di funzionamento della fattura elettronica e delle disposizioni normative di natura civilistica. Deve essere chiaro che la data di ricezione della fattura (come precisano il provvedimento del 30 aprile del 2018 e le specifiche tecniche della fattura elettronica, emanate dalle Entrate) ha solo valore fiscale. Da questa data scatta la detraibilità Iva per il cessionario committente. Al contrario tale data non può avere efficacia per la decorrenza dei pagamenti. In effetti la fattura non costituisce la conclusione del contratto, che si è realizzata al momento del perfezionamento dell’ordine o con la consegna del bene. Quindi è da questi momenti (e non dalla data di ricevuta dello Sdi) che decorrono i termini di pagamento. Termini che vanno concordati prima e disciplinati dal contratto o dall’ordine di acquisto.

Incrementi di prezzo Capita a volte di imbattersi in avvisi con cui un esercente (ristoratore, negoziante, ma non solo) comunica alla clientela che, se si chiede la fattura (ormai obbligatoriamente elettronica), il gestore applicherà un piccolo incremento di prezzo per l’emissione del documento fiscale. È un comportamento contrario alla legge, per quanto possa apparire giustificato dal ritardo nell’adeguamento dei propri sistemi di fatturazione. Sia la direttiva europea (2006/112/Ce) che la legge nazionale (Dpr 633/72) lo vietano. L’articolo 21, comma 8, del Dpr 633/72 prevede che «le spese di emissione delle fatture e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo». Nei suoi 40 anni d’applicazione, questa norma ha dato luogo non solo ad alcune pronunce del Fisco, ma anche a qualche contenzioso di natura civilistica con risarcimento del danno da parte del venditore nei confronti del cliente.

Richieste dei clienti Altro fenomeno registrato in queste prime settimane di e-fattura è la richiesta di “personalizzazione” del file Xml avanzata da alcuni clienti. Non è raro imbattersi in lettere inviate dai clienti ai fornitori, in cui si chiede di indicare nel formato Xml dati aggiuntivi: ad esempio, il numero di contabilità con cui poi il cliente stesso gestirebbe la fattura, o addirittura l’indicazione per esteso dell’acronimo Ddt con i termini “documento di trasporto”.  La richiesta è giustificata dal fatto che, in questo modo, la fattura passiva sarà trattata (e saldata) più celermente. Qualcuno si spinge a dire che le fatture prive dei dati richiesti non saranno pagate. Si tratta di richieste che hanno come conseguenza un’inutile e dettagliata personalizzazione della fattura. Mentre, al contrario, sarebbe necessario standardizzare le richieste o utilizzare modelli e strutture condivise. 

Operazioni B2B, copia cartacea possibile ma senza rilevanza fiscale: Possibile invio di copia analogica della e-fattura al soggetto passivo di imposta senza alcuna rilevanza fiscale; divieto di emissione della fattura elettronica per tutte le prestazioni potenzialmente oggetto di trasmissione con tessera sanitaria; un unico codice vincolante per il “tipodocumento” il TD20 previsto per le autofatture-denuncia. Questi alcuni dei chiarimenti forniti da ultimo dall’agenzia delle Entrate.

Doppia scadenza ad aprile per il versamento del bollo sulle e-fatture: Le nuove modalità di assolvimento e pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dal 2019 semplificano l’attività dei soggetti passivi emittenti, ma non risolvono le problematiche della solidarietà in capo ai soggetti cessionari riceventi le fatture non in regola per omissione dell’annotazione nel tracciato della fattura da parte dei soggetti emittenti. La nuova modalità di pagamento stabilita dal Dm Economia del 28 dicembre 2018 decorre dalle fatture emesse nel primo trimestre 2019. Pertanto nel mese di aprile 2019 ci sono due scadenze di pagamento dell’imposta di bollo:
•entro il 20 aprile l’imposta sulle fatture elettroniche (B2B, B2C e B2G) emesse nel primo trimestre 2019;
•entro il 30 aprile (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio) l’imposta sulle fatture elettroniche emesse nel corso dell’anno 2018 per obbligo (ad esempio fatturePa e subappalto) o facoltà (ad esempio B2B).

Fattura elettronica e imprese agricole. Nel corso di un question time tenutosi nel mese di dicembre, infatti, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01132, è stato ribadito che sono tenuti alla fatturazione in esclusiva modalità elettronica anche gli imprenditori agricoli, senza alcuna distinzione o discrimine, fatto salvo la casistica già prevista degli agricoltori in regime di esonero dagli adempimenti. 

Con il nuovo sistema resta possibile la «differita». Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica non interferisce con le regole sul momento d’effettuazione delle operazioni, per cui nulla vieta di emettere fattura differita riepilogativa di prestazioni (documentate), sia già eseguite che da eseguirsi verso il medesimo soggetto, incassate nel mese precedente.

FATTURA ELETTRONICA - Enti associativi, il codice distingue la fattura emessa dal committente. Gli enti associativi che applicano il regime forfettario disciplinato dalla legge 398/1991 che hanno realizzato proventi commerciali inferiori a 65mila euro non sono obbligati all’emissione in formato elettronico delle fatture attive, ma, su base facoltativa, potranno comunque emettere l’e-fattura e anche direttamente in caso di superamento di tale limite quantitativo di proventi commerciali da fatturare nel periodo di imposta. Con alcuni chiarimenti forniti nel corso dell’incontro del 15 gennaio promosso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, l’agenzia delle Entrate ha meglio definito la portata della semplificazione prevista per il mondo del non profit e sportivo dilettantistico, introdotta dall’articolo 10, comma 01, del Dl 119/18 e, in particolare, confermando che al superamento della soglia dei 65mila euro di proventi commerciali l’ente dovrà, in alternativa, o assicurarsi che la fattura sia emessa per suo conto dal cessionario/committente soggetto passivo Iva (ad esempio, la società sponsor), oppure gestendo direttamente in proprio il ciclo di fatturazione elettronica attiva.

Documento sempre digitale anche se preceduto da scontrino. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la fattura emessa dagli esercenti attività di commercio al minuto, a seguito di richiesta di un cliente, dovrà essere sempre in formato elettronico anche se preceduta da uno scontrino. Il chiarimento arriva dall’agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.7 di ieri (clicca qui per consultarla ) ma, di fatto, la questione era già stata oggetto di chiarimenti in una delle Faq pubblicate lo scorso 21 dicembre. I corrispettivi percepiti dagli esercenti attività di commercio al dettaglio devono essere certificati mediante il rilascio di una ricevuta fiscale oppure dello scontrino fiscale; la fattura, invece, deve essere emessa solo nel caso in cui sia il cliente a chiederla.Se la fattura viene consegnata contestualmente al bene o all’ultimazione del servizio, non è necessario fornire altro documento; in caso contrario, si rende necessaria l’emissione di un documento che provi l’operazione, altrimenti verrebbe meno la possibilità di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.